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Statuto - TC Riviera

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STATUTO

I           PREAMBOLO
II         DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPO. ADESIONE. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
III.       MEMBRI
IV.       MODALITA’ DELLA DOMANDA E EFFETTO DELL’ADESIONE
V.        TASSA SOCIALE, CONTRIBUTI VOLONTARI
VI.       DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
VII.     DIMISSIONI – ESPULSIONI
VIII.    ORGANIZZAZIONE
  1. l'assemblea generale dei soci
  2. il comitato
  3. la commissione di revisione dei conti
IX.       MODALITA’ REVISIONE STATUTO
X.        SCIOGLIMENTO DEL CLUB

  1. PREAMBOLO
  1. Ambito di applicazione
Il TENNIS CLUB RIVIERA è membro dell'Associazione regionale Tennis Ticino della federazione sportiva (Swisstennis)
Gli statuti e le regole della federazione sportiva sono vincolanti per i soci del club sportivo, senza necessità di ulteriori disposizioni. I soci del club sportivo riconoscono e rispettano gli statuti e le regole della federazione sportiva.
  1. Carta etica
In quanto membro di Swiss Tennis, l’associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica (2015_Ethik_Charta_A4_fbg_IT.pdf al suo relativo statuto (rev. Ethik-Statut_2025_final_IT.pdf e allo statuto sul doping di Swiss Olympic  (Statuto sul doping di Swiss Olympic | SSI)
  1. Competenza della Swiss Sport Integrity (SSI) e del Tribunale dello sport
  • Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d’indagine da parte di Swiss Sport Integrity (SSI) e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero (SSG), con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.
  • I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.
  1. Pubblicazione Statuto
La versione più recente dello statuto è pubblicata sul sito del TENNIS CLUB RIVIERA
www.tcriviera.ch

II         DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPO. ADESIONE. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Art. 1 denominazione
II TENNIS CLUB RIVIERA, in seguito denominato TC è una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CODICE CIVILE SVIZZERO.
Art. 2 sede
La sede sociale si trova nel Comune di Riviera in Via Vetreria 17, 6527 Lodrino.
Art. 3 scopo
II TC, ha per scopo la pratica e lo sviluppo del tennis.
Art. 4 adesione
II TC è aperto a tutti gli abitanti del Comune di Riviera e a tutti coloro che ne facessero richiesta anche di altri comuni.
Il TC è apolitico e aconfessionale.
Con l’adesione il richiedente acquisisce la qualità di socio.
Art. 5 modalità di comunicazione
Il TC dispone di un sito internet che riporta tutti gli atti importanti per la vita del club (ad esempio: statuti, regolamenti, comitato e i suoi ruoli).
Con l’adesione i soci si impegnano a consultare regolarmente il sito.  Il Comitato li informerà circa la vita del club (ad esempio: convocazioni ad impegni sportivi, convocazione assemblee ordinarie e straordinarie, proposte di modifiche di statuto) tramite email personale non avendo un area riservata sul sito. Annualmente – attraverso il sito del TC - il Comitato indicherà ai soci le generalità di una persona di contatto così da garantire la concretizzazione degli obiettivi prefissati (di regola la segretaria)

III.      SOCI
Art. 6 categorie
II TC, è composto dalle seguenti categorie di soci:
- ATTIVI
- ONORARI
- JUNIORI
- PASSIVI
Art. 7  categoria attivi
Sono soci attivi gli individui che abbiano raggiunto i 18 anni d’età.
Art. 8 categoria onorari
Possono essere nominati soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli nell’ambito dell’attività del CLUB o dello sport del tennis.
Art. 9 categoria juniori
Sono juniori i giovani fino alla fine dell'anno in cui compiono i 17 anni d'età.
Art. 10 categoria passivi
Sono soci passivi le persone che aiutano il club mediante versamenti di quote annuali.

IV.      MODALITA’ DELLA DOMANDA E EFFETTO DELL’ADESIONE
Art. 11 domande d’adesione
La qualità di socio attivo viene acquisita con il pagamento della tassa sociale per la stagione in corso. La tassa sociale deve essere versata entro il 30 aprile.
Art. 12 effetto dell’adesione
Il richiedente acquisisce lo statuto di socio.
Con l’adesione il nuovo socio attesta di aver preso conoscenza degli statuti e dei regolamenti e di volersi attenere al contenuto degli stessi,  in particolare, riconosce senza riserve le modalità di comunicazione scelte dal TC.
V.        TASSA SOCIALE, CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 13
Per il perseguimento della finalità, l’associazione farà capo:
. alla tassa sociale cioè un contributo annuale - fissato dall’assemblea -  a carico dei soci
. ad altre risorse quali: donazioni, sponsor, sussidi e contributi volontari.
VI.      DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 14 uso installazioni sportive
I soci attivi e juniori sono autorizzati a utilizzare le istallazioni del club nell’ambito dei regolamenti.
Art. 15 prevenzione della manipolazione delle gare
I membri dell’associazione praticano il tennis in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.
Art. 16 diritto di voto
I soci attivi hanno il diritto di voto all’assemblea generale, come pure i soci
juniori, a meno che il diritto di voto venga loro ritirato dai 3/4 dei soci attivi presenti
per motivi oggettivamente fondati.
I soci passivi non hanno diritto di voto all'assemblea generale.
Art. 17 Mozione dei soci
Ogni socio ha il diritto di presentare una mozione al comitato. Lo stesso ne prende atto e ne valuta la sua applicazione.
Art. 18 elezione nel comitato
Solamente i soci attivi possono essere eletti nel comitato.
Art. 19 statuto soci onorari
I soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei soci attivi: sono liberati
dall’obbligo di pagare le tasse annuali.
Art. 20 impegni stabiliti dall’assemblea generale dei soci
I soci sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall’assemblea generale.

VII.     DIMISSIONI – ESPULSIONI
Art. 21  dimissioni
Le dimissioni, rispettivamente le mutazioni da una categoria di soci all’altra, non
possono avere luogo che alla fine di un anno civile e ciò tramite lettera scritta da
indirizzare al comitato. I soci dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio del
club. Per praticità il mancato pagamento della quota sociale corrisponde alla dimissione del club.
Art. 22 esplusione
I soci che contravvengano agli statuti, decisioni o interessi del club, che portano
pregiudizio al club o al Tennis in generale o che non adempiono ai loro obblighi
finanziari verso il club, possono essere espulsi.
Il socio espulso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale successiva all’espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’assemblea generale decide sul ricorso a maggioranza semplice ed inoltre, in modo inappellabile.

VIII.   ORGANIZZAZIONE
Art. 23 organi sociali sono
  1. l'assemblea generale dei soci
  2. il comitato
  3. la commissione di revisione dei conti
A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 24 modalità di convocazione assemblea ordinaria
L’assemblea generale dei soci ha luogo ogni anno entro il 31 marzo.
Le convocazioni, accompagnate dall’ordine del giorno, devono essere spedite ai singoli
soci o pubblicate sulla stampa locale almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
Art. 25 modalità di convocazione assemblea straordinaria
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su domanda scritta di
almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
Le convocazioni e l’ordine del giorno per assemblee straordinarie devono essere
spedite ai singoli soci almeno 5 giorni prima.
Art. 26 competenze dell’assemblea generale
Sono competenza dell’assemblea generale:
a) l’approvazione dei verbali
b) l’approvazione della gestione e dei conti annuali, che stabilisce le quote
annuali e la tassa d’entrata
c) nomina i membri del comitato e la commissione di revisione dei conti
d) revisione dello statuto
e) nomina i soci onorari
f) decide sulle proposte dei soci e del comitato
g) decide sullo scioglimento del club
h) decide il numero massimo dei soci ammissibili al club, compatibilmente
con la disponibilità delle infrastrutture.
Art. 27  proposte dei soci
Le proposte dei soci all’indirizzo dell’assemblea generale devono essere sottoposte,
per iscritto, al comitato almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale.
L’assemblea generale può pronunciarsi solo su oggetti figuranti all’ordine del
giorno.
Art. 28  voto dell’assemblea generale
L’assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei soci presenti eccezione fatta
per le decisioni, per le quali gli statuti prevedono un’altra maggioranza.
La maggioranza assoluta è ugualmente richiesta per le nomine.
Le votazioni e le elezioni vengono effettuate per alzata di mano, a meno che i 2/3 dei soci aventi diritto di voto chiedano lo scrutinio segreto.
B. IL COMITATO
Art. 29 funzione e ruolo del Comitato
II comitato è l’organo esecutivo del club. Rappresenta il club verso i terzi. Il comitato esercita tutti i diritti che gli vengono espressamente conferiti dall’assemblea generale.  
Art. 30 nomina del Comitato e durata della funzione
Il Comitato è scelto dall’Assemblea dei soci.
Il Comitato è nominato ogni anno, è rieleggibile ed è composto al massimo 7 membri.
Di principio, ogni membro può essere rieletto per un massimo di 12 anni, solo l’assemblea generale dei soci può valutare, di caso in caso, se derogare a tale regola.
Art. 31 possono candidarsi come membri del Comitato
I soci attivi, ad eccezione degli impiegati del TCR, dei maestri di tennis, del gerente del “Bar
Tennis Riviera” con i suoi dipendenti e in generale chiunque tragga un profitto dal TC.
Le candidature vanno inoltrate all’attenzione del Comitato tassativamente entro 3 mesi prima
della data dell’Assemblea ordinaria che viene generalmente indetta nel mese di marzo. Il
Comitato proporrà la candidatura durante l’assemblea generale.
Art. 32 nomina quale membro di Comitato
Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti favorevoli (votazione per singolo candidato)
Tale votazione viene effettuata per alzata di mano.
Art. 33 composizione del Comitato
II Comitato si compone di:
1 Presidente
1 Vice-presidente
Fino ad un massimo di 5 membri
1 rappresentante degli atleti/e qualora ci fosse un dipartimento sport di punta
Art. 34 potere di rappresentare il TC
II presidente o il vice-presidente con il segretario impegnano il TC.
Art. 35 nomina delle cariche del Comitato
Alla prima riunione di Comitato – che avverrà entro 15 giorni dall’Assemblea generale – fra gli eletti si sceglierà un presidente, un vice-presidente, un responsabile delle finanze, un
commissario tecnico, un responsabile della scuola di tennis e verranno ripartiti i vari compiti;
convocazione e delibere.
Art. 36 convocazione del Comitato
Il Comitato viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure se quattro membri ne
fanno domanda. Esso delibera a maggioranza per alzata di mano. In caso di parità, decide il
voto del Presidente.
Art. 37 conflitti di interesse e accettazione di doni
I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.
Svolgono le loro attività esclusivamente nell’interesse dell’associazione.
Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il/la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L’astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.
Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua supplente.
Se il socio interessato nega l’accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione.
I membri di comitato e i revisori non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell’associazione o che possano dare l’impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.
Art. 38 compiti del Comitato
Il Comitato ha la competenza e facoltà di:
- Rappresentare il TC di fronte a terzi.
- Gestire il patrimonio sociale.
- Decidere circa l’ammissione e l’espulsione dei soci.
- Proporre i contributi sociali all’Assemblea.
- Conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite.
- Predisporre tutti i regolamenti e definire le regole che ritiene necessari per il regolare
svolgimento dell’attività sociale e sportiva.
- Vigilare affinché i regolamenti, sia interni sia quelli che regolano l’attività sportiva, siano
rispettati.
- Prendere le necessarie misure disciplinari nei confronti dei soci che hanno contravvenuto ai
regolamenti e/o abbiano disturbato il regolare e normale svolgimento dell’attività sociale.
- Formare commissioni e sottocommissioni.
- Coinvolgere altre persone per collaborare.
- Nominare i maestri autorizzati all’insegnamento sui campi del TC.
- Nominare i dipendenti del TC, compresa la direzione della Scuola tennis.
- Scegliere il gerente e definire il contratto di locazione riferito alla gerenza del “Bar Tennis
Riviera” rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il
contratto venga rispettato.
- Autorizzare i dipendenti del TC o altre persone all’utilizzo delle infrastrutture per un
periodo limitato o fino a revoca, alle condizioni dettate dal medesimo e senza che per questo le persone diventino soci.
Art. 39 validità delle delibere del Comitato
Per essere valida una seduta di comitato necessita la presenza di almeno 3 membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti, decide il presidente o, in sua assenza, il vice-presidente.
C. LA COMMISSIONE DI REVISIONE
Art. 40
L’assemblea generale elegge fra i soci 2 revisori dei conti.
Essi sono nominati per due anni e sono rieleggibili.
L’assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.
Art. 41
I revisori dei conti del TC, verificano i conti sulla scorta dei libri contabili e dei
documenti giustificativi e sottopongono all’assemblea generale un rapporto scritto.

IX       Modalità revisione Statuto
Art. 42
II presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale a maggioranza di
almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.
La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno.
Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentati al Comitato
che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.
X.        Scioglimento club
Art. 43
Lo scioglimento del club avviene mediante la deliberazione dell’assemblea a ciò
appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi il
diritto di voto.
Art. 44
In caso di scioglimento del club, i beni esistenti devono essere destinati per
l’incoraggiamento e la diffusione del Tennis.
                                  °                                  °                                  °
Il presente statuto è approvato dall'assemblea generale ed entra in vigore immediatamente.
Lodrino,
Il Presidente                                                                          La Segretaria
Giovanni Caregnato                                                              Elena Leonardi

CARTA ETICA



© Benzoni, 2018
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